Droni di Stato – Stato di necessità – Stato di emergenza

Ritorniamo su un punto tanto discusso e sempre attuale con la speranza di fare sempre più chiarezza sull’argomento.

Come già più volte evidenziato, in assenza di una normativa ad hoc esclusivamente dedicata alle attività di Protezione Civile, le operazioni con UAS (Unmanned Aircraft Systems) devono conformarsi al quadro normativo vigente, costituito principalmente dal Codice della Navigazione, dal Regolamento (UE) 2018/1139, dal Regolamento (UE) 2019/947 e dal Regolamento (UE) 2019/945, nonché dalla regolamentazione nazionale ENAC.

Vediamo punto per punto le definizioni e la normativa.

1. Definizione di Aeromobile
L’art. 743 del Codice della Navigazione stabilisce che sono aeromobili anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto definiti dalle leggi speciali e dai regolamenti ENAC. Gli UAS sono pertanto equiparati agli aeromobili e soggetti al Codice della Navigazione, ferma restando l’applicazione diretta della normativa europea EASA.

2. Definizione di Pilota Remoto
Il Regolamento (UE) 2018/1139 e il Regolamento (UE) 2019/947 definiscono il pilota remoto come la persona fisica responsabile della condotta sicura del volo di un UAS. Il Regolamento 2019/947 attribuisce precise responsabilità sia all’operatore UAS sia al pilota remoto, in ogni categoria operativa.

3. Stato di emergenza di rilievo nazionale
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato dal Consiglio dei Ministri. Le eventuali deroghe alla normativa vigente devono essere esplicitamente previste in specifiche ordinanze adottate nell’ambito della dichiarazione di emergenza.

4. Stato di emergenza regionale e calamità
È necessario distinguere tra stato di emergenza nazionale, stato di emergenza regionale e calamità agricola. La calamità in ambito agricolo riguarda specificamente il settore produttivo e viene dichiarata con decreto ministeriale. Lo stato di emergenza di rilievo regionale è “dichiarato” secondo le modalità e dalle autorità individuate dalla legislazione della Regione interessata, nell’ambito della potestà legislativa regionale e in relazione agli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Tabella riassuntiva relativa alla normativa:

Tipo di emergenzaRiferimentoAutorità
Emergenza di rilievo regionaleart. 7, c. 1, lett. b)Regione, secondo la propria legislazione
Emergenza di rilievo nazionaleart. 7, c. 1, lett. c) + art. 24Consiglio dei ministri

5. Aeromobile (Drone) di Stato
L’art. 744 del Codice della Navigazione individua gli aeromobili di Stato e disciplina le relative fattispecie. L’art. 746 disciplina inoltre gli aeromobili equiparabili a quelli di Stato e la qualificazione dell’attività di volo svolta nell’interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.

La semplice appartenenza di un UAS a un’associazione di Protezione Civile, o il suo impiego durante un’emergenza, non determina automaticamente la qualifica di aeromobile di Stato né di volo di Stato. Occorre verificare la specifica fattispecie e l’esistenza dei presupposti e degli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa applicabile.

L’equiparazione di un aeromobile privato ad aeromobile di Stato è possibile solo mediante specifico provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 746 CdN. Tale procedura non può essere sostituita da autorizzazioni di autorità locali.

6. Stato di necessità (art. 54 c.p.)
L’art. 54 del Codice penale disciplina lo stato di necessità quale causa di giustificazione in ambito penale. Esso non costituisce una deroga amministrativa preventiva alla normativa aeronautica, ma può eventualmente rilevare ex post sotto il profilo della responsabilità penale. Non elimina automaticamente eventuali responsabilità amministrative e quelle penali se presenti.

7. Deroghe operative in emergenza
Eventuali deroghe o particolari condizioni operative in emergenza devono trovare fondamento nella normativa applicabile e negli specifici provvedimenti adottati dalle autorità competenti. Le condizioni e le limitazioni dello spazio aereo devono inoltre essere verificate attraverso le informazioni aeronautiche e gli eventuali NOTAM applicabili. 

In assenza dei necessari presupposti o provvedimenti, l’operatore privato resta soggetto alla normativa ordinaria.

Conclusioni

  • Gli UAS sono aeromobili ai sensi del Codice della Navigazione.
  • L’equiparazione ad aeromobile di Stato richiede provvedimento del Ministero competente.
  • Lo stato di necessità non costituisce autorizzazione preventiva alla violazione delle norme aeronautiche.
  • Le deroghe in stato di emergenza devono essere espressamente previste da atti formali.
  • Operatore e pilota remoto mantengono sempre le proprie responsabilità giuridiche.
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