EASA aggiorna le Easy Access Rules sui droni: la SORA 2.5 entra nel testo consolidato

Il 30 giugno 2026 l’EASA (European Union Aviation Safety Agency) ha pubblicato la revisione di giugno 2026 delle Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EAR for UAS), il documento che riunisce in forma consolidata il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, il Regolamento delegato (UE) 2019/945 e i relativi AMC e GM. La revisione non introduce, di per sé, nuove regole: integra nel testo consolidato atti e materiale EASA già adottati. Il risultato è però molto concreto per chi opera nella categoria “specific”: le disposizioni applicabili e il materiale interpretativo sono più facili da consultare in un unico punto.

Che cosa cambia davvero

Mettiamo un punto. Le Easy Access Rules sono, per loro natura, un testo di consolidamento: uniscono in un unico documento navigabile il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, il Regolamento delegato (UE) 2019/945 e le relative decisioni del Direttore Esecutivo EASA (AMC – Acceptable Means of Compliance, e GM – Guidance Material). Il contenuto tecnico, in realtà, non è nuovo: la revisione recepisce nel testo consolidato gli Acceptable Means of Compliance(AMC) e le Guidance Material (GM) già introdotti con la ED Decision 2025/018/R del 29 settembre 2025, l’atto con cui EASA aveva adottato l’ultima versione del pacchetto di gestione del rischio SORA 2.5 (Specific Operations Risk Assessment), messo a punto da JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). 

In altre parole: l’integrazione della SORA 2.5 negli AMC e GM era già stata adottata con la ED Decision 2025/018/R, pubblicata il 29 settembre 2025 e indicata nelle Easy Access Rules come applicabile dal 30 settembre 2025. La revisione di giugno 2026 la inserisce organicamente nel testo consolidato, disponibile online, in PDF e in formato XML machine-readable, con permalink per le singole disposizioni e funzioni di ricerca e filtro migliorate.

SORA 2.5: la metodologia di riferimento per la categoria “specific”

Quando un’operazione con droni non rientra nei limiti della categoria “open”, può ricadere nella categoria “specific”. La SORA è la metodologia di riferimento per la valutazione del rischio quando l’operazione non è coperta da uno scenario standard (STS) o da una valutazione del rischio predefinita (PDRA); uno STS richiede invece una dichiarazione, mentre una PDRA semplifica la domanda di autorizzazione. Secondo un approfondimento pubblicato dalla società di software per la gestione di flotte di droni AirHub, la logica di fondo non cambia rispetto alla SORA 2.0: si descrive l’operazione, si valutano il rischio a terra e quello in aria, si individuano le mitigazioni e si determina il SAIL (Specific Assurance and Integrity Level), dal quale discende il livello di robustezza dei requisiti e delle evidenze da produrre.

Rispetto alla versione precedente, la SORA 2.5 introduce però alcune novità operative rilevanti:

  • Il rischio intrinseco a terra diventa più quantitativo: la classe di rischio a terra intrinseco è ora scalata da 1 a 10 ed è calcolata sulla base delle caratteristiche dell’aeromobile (dimensione massima e velocità massima), della densità di popolazione nell’area sorvolata e del ground risk buffer
  • Il SAIL continua a variare da I a VI e resta il perno dell’intera valutazione. Se il rischio a terra non può essere ricondotto entro il campo gestibile dalla SORA, l’operazione deve essere riprogettata o valutata nel quadro regolatorio appropriato; non è corretto affermare che il solo superamento della soglia determini automaticamente il passaggio alla categoria “certified”. Per le operazioni SAIL V e VI, gli AMC e GM prevedono requisiti di progettazione particolarmente elevati e, nei casi indicati, il ricorso a un certificato di tipo EASA secondo la Part 21.
  • Gli obiettivi di sicurezza operativa (OSO) sono consolidati in diciotto voci nella tabella SORA 2.5 incorporata nelle Easy Access Rules. Per ciascun OSO il livello richiesto — non richiesto, basso, medio o alto, secondo la tabella applicabile — dipende dal SAIL assegnato.
  • Il contenimento diventa una funzione a sé stante: il passaggio dedicato del metodo fissa i requisiti di contenimento su tre livelli di robustezza, calcolati anche in base alla presenza di eventuali assembramenti di persone entro un chilometro dal limite esterno del volume operativo. 
  • Viene introdotto un comprehensive safety portfolio con modelli documentali ufficiali, pensato per favorire l’armonizzazione tra i diversi Stati membri. 

Un aspetto pratico da non sottovalutare, segnalato anche da AirHub, riguarda le finestre di transizione: la ED Decision 2025/018/R è stata pubblicata il 29 settembre 2025 e le Easy Access Rules riportano il 30 settembre 2025 come data di applicabilità dell’Amendment 4. Le autorità nazionali hanno adottato scadenze transitorie non uniformi per l’accettazione delle domande basate sulla SORA 2.0 e per la durata delle autorizzazioni già rilasciate. Chi opera in più Paesi deve quindi verificare le indicazioni dell’autorità competente di ciascuno Stato, senza presumere l’esistenza di una scadenza unica europea.

Il valore giuridico di AMC e GM

Abbiamo citato le AMC e le GM: vale la pena soffermarsi sulla loro natura, un aspetto che chi si occupa di compliance nel settore droni conosce bene. 

Le AMC non sono norme vincolanti: descrivono un mezzo, ma non l’unico mezzo, per dimostrare la conformità alle regole. Il loro corretto impiego produce una presunzione di conformità; chi sceglie un mezzo alternativo deve invece dimostrarne l’idoneità all’autorità competente. Le GM hanno funzione esplicativa e di orientamento. Averle incorporate, insieme alla SORA 2.5, in un unico testo consolidato rende più semplice individuare le regole applicabili e favorisce un’istruttoria più uniforme tra i diversi Paesi. Gli operatori guadagnano in prevedibilità, mentre le autorità dispongono di criteri condivisi per confrontare l’operazione proposta con i rischi e con le misure adottate per contenerli.

C’è poi un effetto sul piano della responsabilità e della qualità della domanda: la SORA 2.5 collega il livello di rischio ai requisiti di integrità e di assurance che l’operatore deve documentare. Non basta quindi elencare in astratto le mitigazioni; occorre fornire evidenze coerenti con il livello di robustezza richiesto e con l’organizzazione effettiva. È un impianto che favorisce gli operatori capaci di coordinare compliance normativa, manuali operativi, formazione del personale e gestione del rischio in un unico sistema, con possibili riflessi positivi anche nei rapporti assicurativi.

Infrastrutture critiche, sicurezza e operatori pubblici

La SORA quantifica principalmente il rischio di esiti letali per terzi a terra o in aria; il possibile danno alle infrastrutture critiche è una condizione più complessa, sensibile al contesto nazionale, che non viene assorbita integralmente dal calcolo quantitativo. Le Easy Access Rules richiedono quindi, quando pertinente, una valutazione aggiuntiva del rischio per l’infrastruttura, sviluppata in coordinamento con il soggetto responsabile dell’asset.

Per gli operatori che si occupano di sicurezza, vale la pena ricordare che il Regolamento (UE) 2019/947 e la SORA disciplinano il modo in cui si opera in sicurezza il proprio drone, non la rilevazione o la difesa da droni di terze parti: il contrasto ai droni non autorizzati (counter-UAS) ricade infatti sotto un diverso corpo normativo. 

Discorso a parte per le attività svolte da aeromobili sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato per impieghi militari, doganali, di polizia, ricerca e soccorso, lotta antincendio, controllo delle frontiere, guardia costiera o attività analoghe: l’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) 2018/1139 le esclude, in linea di principio, dal proprio ambito. Non ogni operazione di un soggetto pubblico è quindi automaticamente un’operazione di Stato: contano il controllo statale e la natura dell’attività. I regimi nazionali possono comunque richiamare parti del quadro civile, compresi AMC, GM e metodologia SORA; per questo la SORA 2.5 può diventare un riferimento operativo anche fuori dal suo ambito europeo diretto.

Perché conviene tenerlo d’occhio

Le ricadute non si fermano alla carta. Avere un metodo di valutazione del rischio più chiaro e condiviso tra gli Stati membri può pesare concretamente sulla fattibilità di interi progetti UAS in comparti come la logistica, il monitoraggio delle infrastrutture, l’energia, l’agricoltura di precisione e i servizi pubblici: sono proprio i settori dove le operazioni BVLOS (Beyond Visual Line of Sight, cioè fuori dalla linea visiva del pilota) stanno trainando lo sviluppo commerciale del comparto. Un iter autorizzativo più prevedibile permette agli operatori di programmare con maggiore tranquillità investimenti, alleanze tecnologiche e piani industriali. 

Resta, comunque, un quadro sempre più articolato da maneggiare con attenzione: uno scenario operativo classificato male, una valutazione del rischio approssimativa, mitigazioni definite in modo generico o un safety portfolio scritto senza cura possono allungare i tempi dell’autorizzazione e, in caso di incidente o di violazione delle condizioni concesse, chiamare in causa direttamente la responsabilità dell’operatore. La compliance nel settore UAS richiede oggi una lettura incrociata dei profili regolatori, operativi, assicurativi e contrattuali.

Fonti

– EASA, Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems – Revision from June 2026
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems

– EASA, Published Revision from June 2026 of the Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems, 30 giugno 2026
https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/news/easa-published-revision-june-2026-easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems

– JARUS, Publications — SORA 2.5 package
https://jarus-rpas.org/publications/

– EASA, ED Decision 2025/018/R, 29 settembre 2025 (con relativo allegato e corrigendum)
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/agency-decisions/ed-decision-2025018r

– EASA, Specific Operations Risk Assessment (SORA)
https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/operating-drone/specific-category-civil-drones/specific-operations-risk-assessment-sora

– EASA, Specific Category — Civil Drones (STS, PDRA, SORA e LUC)
https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/operating-drone/specific-category-civil-drones

– EASA, Acceptable Means of Compliance (AMC) and Alternative Means of Compliance (AltMoC)
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/acceptable-means-compliance-amcs-and-alternative-means-compliance-altmocs

– EUR-Lex, Regolamento (UE) 2018/1139, in particolare articolo 2 e articolo 76
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1139

– AirHub, SORA 2.5 in the June 2026 Easy Access Rules for UAS, 7 luglio 2026 (fonte secondaria di commento operativo)
https://www.airhub.app/resources/news/sora-2.5-easy-access-rules-uas-june-2026

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