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Come noto non esiste una normativa specifica che regoli l'attività di volo per le associazioni di protezione civile in una attivazione di emergenza o di ricerca e soccorso. Questo vuoto normativo é problema in quanto i tempi biblici per richiedere l'autorizzazione, qualora necessaria, non vanno d'accordo con l'urgenza che l'attività stessa richiede.

Diverso é per l'attività effettuata per esercitazione, in quanto programmata, trova nei tempi di organizzazione della stessa i tempi necessari.

Avere la documentazione apposto mette al riparo l'operatore e il pilota da eventuali contestazioni e, nella peggiore delle ipotesi, 

Il rappresentante Enac in occasione della manifestazione RomaDrone 2022 ha esplicitamente dichiarato che per loro, in assenza di una normativa specifica, gli UAS afferenti ad una associazione di protezione civile sono UA pilotati da comuni cittadini e pertanto sono sottoposti alla normativa che investe il comune cittadino.

In modo molto semplificato, solo per facilità di comprensione, un operatore privato di UAS potrebbe effettuare missioni in deroga alla normativa vigente in questi casi:

1. Equiparazione dell’UAS ad aeromobile di Stato 
2. Stato di Necessità
3. Esplicita autorizzazione in funzione della dichiarazione di Stato di Emergenza Nazionale

1. Equiparazione dell’UAS ad aeromobile di Stato 
Gli articoli 744, 746 e 748 del Codice della Navigazione indicano cos’è un aeromobile di Stato:

«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Protezione Civile o in altro servizio di Stato»

«Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.»

Nel momento in cui scrivo nessuna associazione di protezione civile ha UAS che rientrano in questa categoria, in passato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha dato questa possibilità ma 

2. Stato di necessità (art. 54 c.p.)
«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.»

La questione si riferisce ovviamente solo agli eventuali profili penali di un illecito e comunque resta molto difficile immaginare di poter applicare al sorvolo di un UAS quanto previsto dall’articolo in questione.

3. Dichiarazione di stato di emergenza nazionale 
Unica autorità che delibera/dichiara lo stato di emergenza di carattere nazionale è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”.

Quindi un operatore UAS può andare in deroga alla normativa vigente solo ed esclusivamente in presenza di una specifica ordinanza che espliciti tale deroga, come peraltro previsto dai Regolamenti EASA.

 

In definitiva l'uso dell'UAS in attività di protezione civile, in alcuni contesti é difficile e la lungaggine per le eventuali autorizzazioni cozza contro il "fare presto" della necessità di volare immediatamente, ma il non rispetto della normativa mette l'opertatore e il pilota in guai seri e con la possibilità che l'assicurazione si appelli alla violazione.